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Legge 5 febbraio 1992, n. 104

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, meglio nota come Legge 104, detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione e assistenza della persone disabili.

Di seguito alcuni estratti (il testo integrale è qui)

Art. 2

1. La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia  di diritti,    integrazione   sociale   e   assistenza   della   persona handicappata.

Art. 3

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che  è  causa  di difficoltà   di   apprendimento,  di  relazione  o  di  integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale  o di emarginazione.

2.  La  persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo  favore  in  relazione  alla  natura  e  alla  consistenza  della minorazione,  alla  capacità  complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3.  Qualora  la  minorazione,  singola  o  plurima,   abbia   ridotto l’autonomia   personale,  correlata  all’età,  in  modo  da  rendere necessario un intervento  assistenziale  permanente,  continuativo  e globale  nella  sfera  individuale  o  in  quella  di  relazione,  la situazione   assume   connotazione   di   gravità.   Le   situazioni riconosciute  di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli  apolidi, residenti,   domiciliati  o  aventi  stabile  dimora  nel  territorio nazionale. Le relative prestazioni sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle  condizioni  previste  dalla  vigente  legislazione o da accordi internazionali.

Art. 12

Diritto all’educazione e all’istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido.

2. È garantito il diritto all’educazione  e  all’istruzione  della persona handicappata […]

3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo  lo  sviluppo  delle potenzialità della persona  handicappata  nell’apprendimento,  nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. […]

5. All’individuazione  dell’alunno  come  persona  handicappata  ed all’acquisizione  della  documentazione  risultante  dalla   diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai  fini  della formulazione  di  un  piano  educativo  individualizzato,  alla   cui definizione provvedono  congiuntamente,  con  la  collaborazione  dei genitori della  persona  handicappata,  gli  operatori  delle  unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola,  con  la  partecipazione  dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti  dal Ministro  della   pubblica   istruzione. […]

9.  Ai  minori  handicappati   soggetti   all’obbligo   scolastico, temporaneamente impediti  per  motivi  di  salute  a  frequentare  la scuola,  sono  comunque   garantire   l’educazione   e   l’istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,  d’intesa  con  le unità sanitarie locali e i centri di recupero e  di  riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione,  per  i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni  staccate  della scuola statale. […]

Art. 13

Integrazione scolastica

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado […] sono garantite attività  di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono  garantite attività didattiche di sostegno.

6. Gli insegnanti di  sostegno  assumono  la  contitolarità  delle sezioni  e  delle   classi   in   cui   operano,   partecipano   alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione  e  verifica delle attività  di  competenza  dei  consigli  di  interclasse,  dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Art. 16

Valutazione del rendimento e prove d’esame

1. Nella valutazione  degli  alunni  handicappati  da  parte  degli insegnanti   è   indicato,  sulla   base   del   piano    educativo individualizzato,  per  quali   discipline   siano   stati  adottati particolari criteri  didattici,  quali  attività  integrative  e  di sostegno siano state  svolte,  anche  in  sostituzione  parziale  dei contenuti programmatici di alcune discipline.

 

 

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